Ho cominciato a fare l’avvocato intorno alla metà degli anni ’80 e già allora si discuteva della separazione delle carriere dei magistrati requirenti (delle procure cioè) da quelle dei magistrati giudicanti (i giudici veri e propri).
Allora stava per entrare in vigore la più organica delle modifiche a quei monumenti del diritto che si erano dimostrati i quattro codici fascisti, quella della procedura penale. Il ministro in carica che ne gestì il varo non era uno sprovveduto ma Giuliano Vassalli, socialista e soprattutto uno dei massimi giuristi del dopoguerra.
Il “codice Vassalli”, come fu denominato, introdusse molte innovazioni, ma il principio fondamentale e più originale rispetto al precedente e al quale tutto l’impianto si ispirò, era quello del processo di parti davanti a un giudice terzo.
Un “processo di parti”, significa che le parti essenziali del procedimento penale, accusa e difesa, sono poste sullo stesso piano e il processo lo fanno loro nel confronto fra diverse posizioni ed interessi. Il “giudice terzo”, significa un giudice equidistante dalle parti, che garantisce indipendenza da esse e autonomia di giudizio.
Nel concreto il principio della parità imponeva e impone un corollario: che il giudice, già soggetto diverso e distinto dall’imputato e dal suo difensore, sia al contempo altrettanto distinto e diverso dal pubblico ministero.
La commistione di interessi comuni, di formazione, di cultura, persino di frequentazione e soprattutto di mentalità fra il giudice e l’avvocato difensore (per non parlare dell’imputato) farebbe non dico gridare allo scandalo, ma quanto meno sorgere consistenti dubbi sulla reale autonomia e indipendenza di giudizio del giudicante. In un processo autenticamente ispirato alla parità, lo stesso vale per i rapporti fra giudicante e accusa.
Da qui nasce la necessità di distinguere le funzioni, i ruoli e le carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri i quali, di fronte al caso concreto, hanno e devono avere due approcci anche culturali fondamentalmente differenti: il pubblico ministero sostiene l’accusa e interpreta gli atti nell’ottica della responsabilità dell’imputato (a prescindere anche dal sempre più negletto art. 358 del codice che obbliga il P.M. ad indagare anche sulle circostanze favorevoli all’imputato). Il giudice non ha come scopo quello di condannare l’imputato, ma di accertare la verità, almeno quella processuale, e di applicare la legge in conseguenza di ciò.
Cosa si penserebbe se il giudice avesse una maggior dimestichezza con la funzione di difendere primariamente la libertà dell’imputato?
Distinguere le carriere è far sì che, pur appartenendo allo stesso “ordine”, pubblici ministeri e giudici percorrano strade differenti, che non si intersechino o sovrappongano non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E’ la base di un processo che ne deriverà di distinzione dei ruoli e di maturazione di differenti mentalità, volto ad evitare che un pubblico ministero, cresciuto professionalmente per anni nella funzione dell’accusa, abituato ad agire ed interpretare i fatti e a ricercarli con lo scopo di arrivare alla condanna dell’imputato, si possa trovare nelle condizioni di dover decidere del destino di quell’imputato valutando gli elementi del processo con il medesimo approccio che ha avuto fino a quel momento, magari per decenni. Un giudice che ragioni come un pubblico ministero non rappresenta solo una iattura per l’imputato, ma configura una grave e definitiva violazione di uno dei cardini fondamentale del nostro sistema processuale penale e, in quanto tale, svuota di significato il processo celebrato e il suo esito.
Alla separazione delle carriere, in verità, si sta arrivando con quaranta anni di ritardo.
Come si vede, in tutto ciò non c’entra niente né la destra (che ha approvato la riforma attuativa del principio) e né la sinistra (che dopo aver condiviso per anni il principio, ha virato di 180 gradi, dovendo difendere una lobby che partecipa attivamente alla formazione del suo consenso elettorale). Ma non c’entra nemmeno la questione, strumentalmente sollevata dai sostenitori del no, secondo cui la riforma rappresenterebbe un attentato all’autonomia della magistratura e preluderebbe alla sottoposizione della magistratura al volere del governo.
La tesi è priva di qualsiasi dignità, sia sotto il profilo politico che sotto quello giuridico. Non c’è una sola forza politica in Italia e, all’interno di esse, non vi è un solo esponente che abbia mai paventato l’idea di porre la magistratura sotto il controllo politico, né vi è un solo rigo della riforma in discussione che militi in tal senso.
L’autonomia della magistratura dal potere politico dal 1948 ad oggi è stata garantita dall’art. 104 della costituzione che lo consacra nel primo comma: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Tanto è bastato e basta a tutelare l’ordine giudiziario da qualsiasi interferenza interessata.
La riforma sottoposta a referendum confermativo prevede che il nuovo art. 104 della costituzione si apra con un primo comma nel quale si conferma testualmente che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e si aggiunge soltanto che “è composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
Se l’argine costituzionale ha funzionato finora, non si vede perché non debba funzionare anche da oggi in poi.
Quel che non appare ammissibile, non è tanto l’opposizione alla riforma da parte delle forze politiche di minoranza che contesterebbero pure che l’acqua è bagnata se lo dicesse Giorgia Meloni. Sorprende e un po’ pure indigna l’opposizione spiegata dai magistrati, che intervenendo a gamba tesa in una materia riservata al governo e soprattutto al parlamento, violano di fatto il principio di separazione dei poteri che è alla base del rispetto dell’autonomia della magistratura stessa.

L’ANM, cioè la foglia di fico associativa dietro la quale si nasconde la lobby impegnata nella difesa dei privilegi acquisiti, dovrebbe garantire pur sempre e anche nel furore della contrapposizione politica, una visione tecnica del problema. Da un giudice, come da un avvocato, sarebbe lecito pretendere una posizione diversa dall’avventore del bar sport. Ma tant’è, l’ANM ha scelto la strada della mistificazione e ce ne faremo una ragione.
Piuttosto, questa posizione andrebbe compresa e spiegata.
La riforma non prevede solo l’attuazione del principio astratto della separazione delle carriere, ma mette mano al CSM (anzi ai due distinti CSM) rivedendone l’elezione dei componenti e, ferma restando la composizione a maggioranza proveniente dalle fila della magistratura (così come nel sistema della costituzione del ‘48), sostituisce il metodo elettivo con il sorteggio. E questo è il vero dito nella piaga della magistratura italiana.
Come ha dimostrato – da ultimo – il caso Palamara, già presidente della ANM e componente del CSM, negli organismi di governo direttivi non si muove foglia se non passa tutto attraverso le correnti e la spartizione dei posti tra le stesse, anche quelli degli organismi giurisdizionali periferici (Procure, Tribunali, ecc.) e questo gioco di correnti non risparmia nemmeno le posizioni politiche che la ANM, da associazione privata come un qualsiasi partito o sindacato, assume.
È evidente che il sorteggio in sostituzione della elezione impedisce alle correnti di far valere la propria forza elettorale e quindi di potere all’interno del CSM, per cui il membro del consiglio sarà rappresentativo di tutto l’ordine giudiziario e non solo degli appartenenti alla corrente (o dei clientes) che lo hanno votato e, soprattutto, nessuna componente potrà ricattare o – se preferite – condizionare il rappresentante.
E poi c’è anche la questione dell’Alta Corte che dovrà decidere dei procedimenti disciplinari dei magistrati, di cui parleremo magari un’altra volta.
Un colpo non da poco a quella porcheria maleodorante che è venuta fuori dalle dichiarazioni di Palamara e quindi un buon motivo, per chi se ne giova, per gridare alla lesa democrazia per impedirlo.





